Come chiarito dalla circolare 1/2022, INL ha tracciato le linee guida per i datori di lavoro in ambito formativo. Nel dettaglio, bisognerà aspettare il nuovo accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni (entro il giorno 30 giugno 2022) che provvederà a modificare gli accordi dell’anno 2011. Il nuovo accordo andrà a toccare non solo durata e modalità, ma anche i contenuti indispensabili che dovranno essere oggetto della formazione obbligatoria all’interno delle aziende. In riferimento alla figura del preposto, si terrà conto dei compiti introdotti dal nuovo art.19 del testo unico in merito agli obblighi e facoltà di fermare le attività lavorative in caso di non conformità delle attrezzature fornite ai lavoratori dal datore di lavoro. Per quanto concerne l’obbligo di formazione secondo il comma 5 dell’art.37 vi è invece l’obbligo di immediata applicazione con conseguente ammenda o provvedimento di disposizione per il mancato tracciamento delle attività addestrative o la scorretta applicazione della legge: l’assenza della prova pratica sarà penalmente sanzionata.